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Pensioni: dall´INPS chiarimenti sul riscatto

Nelle more del completamento del previsto iter parlamentare per la sua trasformazione in legge il “decretone ” che, approvato dal Consiglio dei Ministri a fine Gennaio (28 Gennaio), contiene le due importanti proposte indicate dal Governo, quota 100 (Lega) e Reddito di Cittadinanza (Cinque Stelle) l’Inps procede con messaggi e circolari a chiarire alcuni aspetti contenuti nel disposto legislativo. L’ultimo intervento è stato prodotto con la circolare n. 36 del 5 Marzo con cui l’Istituto Previdenziale fornisce indicazioni per l’applicazione della disciplina del nuovo istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione e del diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studio universitari. L’Inps ricorda, preliminarmente, che il provvedimento ha introdotto all’articolo 20, commi da 1 a 5, in via sperimentale, un nuovo istituto di riscatto riferito ai periodi non coperti da contribuzione ed ha previsto una diversa modalità di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studi universitari, da valutare nel sistema contributivo, nel caso di domanda presentata fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età.

I nuovi istituti introdotti si aggiungono a quelli già previsti dalla disciplina vigente. La facoltà del riscatto di cui all’articolo 20, afferma l’Inps, è riconosciuta in favore degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione. Pertanto, viene sottolineato, che per la condizione dell’esercizio della facoltà di riscatto in argomento è necessaria l’iscrizione dell’interessato in uno dei regimi previdenziali richiamati dalla norma stessa. E che tale condizione si intende verificata in presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto, versato in epoca precedente alla data di presentazione della domanda medesima. È richiesto, inoltre, che l’interessato non sia titolare di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Potranno quindi beneficiare del riscatto in argomento i soli lavoratori privi di anzianità contributiva alla predetta data, che si iscrivano a forme pensionistiche obbligatorie a partire dal 1° gennaio 1996. Viene, inoltre, sottolineato che a tal fine, si avrà riguardo a qualsiasi tipologia di contribuzione (obbligatoria, figurativa, da riscatto) accreditata anteriormente alla predetta data del 1° gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria comprese, anche, le Casse per i liberi professionisti.

L’eventuale acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996 determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato, con restituzione dell’onere al soggetto che lo ha versato senza riconoscimento di maggiorazioni a titolo di interessi. Ulteriore condizione, restrittiva, per l’accesso alla facoltà in esame è che il beneficiario non sia già titolare di un trattamento pensionistico diretto, in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria. Il periodo scoperto di contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi. Il periodo deve collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e deve essere compreso tra la data del primo e dell’ultimo contributo comunque accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nelle forme assicurative citate dalla disposizione. Escluse, afferma l’Inps, le Casse per i liberi professionisti creando, di fatto, una evidente disparità a quanto dichiarato in precedenza ed anche successivamente.

Infatti l’Istituto previdenziale afferma che il periodo da ammettere a riscatto non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria comprese le Casse per i liberi professionisti. Infine, sono riscattabili soltanto i periodi non soggetti a obbligo contributivo e i periodi da ammettere a riscatto devono comunque essere precedenti alla data del 29 gennaio 2019, di entrata in vigore del decreto in esame. L’anzianità contributiva acquisita per effetto del riscatto è utile ai fini del conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della relativa misura. In considerazione delle condizioni richieste per l’esercizio della prevista facoltà i periodi oggetto di riscatto saranno necessariamente valutati secondo il “sistema contributivo”. L’onere versato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50 %, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi. L’onere di riscatto può essere versato in unica soluzione ovvero in un massimo di 60 rate mensili, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

La rateizzazione dell’onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta. La presentazione della domanda di riscatto è limitata al triennio 2019 – 2021. Per quanto attiene il riscatto dei corsi universitari e di studio viene sottolineato dall’Inps il limite al compimento dei 45 anni di cui, però, il Governo ha già anticipato la sua eliminazione. L´onere dei periodi di riscatto che si collochino nel sistema di calcolo contributivo, ricordiamo, è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare di 5.200 euro.
La disposizione introdotta dal decreto si applica esclusivamente alle domande presentate a decorrere dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame. In ogni caso, non è ammesso che il riscatto già determinato in base a una delle modalità precedenti, e il cui onere sia stato versato, possa essere rideterminato in base alla modalità alternativa. ciò sul presupposto della natura aleatoria del negozio di riscatto, il cui perfezionamento impedisce che vicende successive o modifiche ordinamentali possano costituire giusta causa per il recesso dal contratto che, di fatto, è sottratto alla disponibilità dello stesso.

Per maggiore chiarezza, l’Inps specifica che:
– se il riscatto del corso di studi è già definito con l’integrale pagamento dell’onere dovuto, non si può chiedere la rideterminazione dell’onere in base ad una modalità alternativa;
– se è iniziato il pagamento rateale, si potrà interrompere lo stesso, ottenere l’accredito del periodo corrispondente alla quota versata del capitale come già determinato e presentare – per il periodo del corso di studi residuo – nuova domanda di riscatto il cui onere potrà essere determinato, a richiesta, con il criterio alternativo;
– se il riscatto non si è ancora perfezionato con l’accettazione dell’onere si potrà ritirare la domanda in questione e proporne una successiva, con la consapevolezza che i criteri di calcolo dell’onere terranno conto della nuova data di presentazione della domanda.

Risolto, infine, il dubbio che riguardava coloro che avevano studiato a cavallo del 1995. Nel caso di chi abbia studiato, ad esempio dal 1994 al 1997, potrà riscattare in modo agevolato unicamente i periodi collocati a partire dal 1° gennaio 1996. I restanti periodi potranno essere riscattati con il tradizionale metodo a percentuale proprio dei periodi di competenza del metodo di calcolo contributivo.

Claudio Testuzza
Esperto in materia previdenziale

 

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