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Quota 100 al traguardo finale

Mentre l’annunciato taglio degli assegni per il ricalcolo pensionistico allarma i pensionati ed i sindacati, si è concluso l’iter alla Camera della legge di conversione del decreto 4/2019, contiene le misure sul Reddito di cittadinanza e sulla riforma pensioni con Quota 100.
Il testo che comunque dovrà passare al Senato per l’ultima lettura può considerarsi il definitivo.
Restano invariati i criteri per utilizzare la Quota 100, i requisiti per la pensione anticipata, l’Opzione Donna, le pensione per i precoci, l’APE Sociale e si confermano le novità su riscatto laurea agevolato (non più riservato agli under 45) e l’anticipo TFR per dipendenti pubblici (innalzato a 45mila euro).

Quota 100

Per il triennio 2019-2021, in via sperimentale, è possibile andare in pensione con 62 anni di età e 38 anni di contributi. Coloro i quali maturano il diritto entro il 31 dicembre 2021 possono esercitarlo anche successivamente. La Quota 100 è riservata agli iscritti delle gestioni INPS, che possono raggiungerla anche con il cumulo dei contributi. Il destinatario di Quota 100 non può percepire redditi da lavoro, dipendente o autonomo, ma solo da lavoro occasionale nel limite di 5mila euro lordi annui, sino al raggiungimento dell’età per il pensionamento di vecchiaia (67 anni nel 2019/2020). A partire dalla maturazione del requisito è prevista una finestra trimestrale per la decorrenza della pensione ed un preavviso di sei mesi per i pubblici dipendenti.

I primi assegni, previsti per aprile, sono destinati a coloro che avevano maturato il diritto entro dicembre 2018 e hanno presentato domanda. Nella pubblica amministrazione le prime pensioni scatteranno ad agosto 2019, a chi aveva maturato il diritto entro fine gennaio 2019 (entrata in vigore del decreto). Per gli altri finestre semestrali di decorrenza.
Dal 1° gennaio 2019 possibilità di pensione anticipata a 42 anni e dieci mesi per gli uomini e 41 anni e dieci mesi per le donne. Non si applicano i cinque mesi di aspettative di vita, già previsti in passato, che invece fanno salire il requisito per la pensione di vecchiaia. Gli adeguamenti alle aspettative di vita delle pensioni anticipate sono bloccati fino al 2026. Viene introdotta una finestra trimestrale di tre mesi per la decorrenza della pensione. Le prime pensioni, a chi aveva maturato il diritto al primo gennaio 2019, verranno liquidate il primo aprile 2019.
Permane la possibilità di riscattare cinque anni di contributi. Si tratta di una misura sperimentale per il triennio 2019-2021 che riguarda esclusivamente lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione. Diventa più favorevole la rateazione, possibile fino a 120 rate mensili (prima erano 60).

Per quanto riguarda il riscatto laurea, che consente di effettuare l’operazione a un costo ridotto (intorno ai 5mila euro annui), non c’è più il limite dei 45 anni di età precedentemente previsto. L’opzione resta tuttavia consentita solo per i periodi valutabili con il sistema contributivo pieno, ossia solo per contributi versati dopo il primo gennaio 1996.
E’ previsto poi il TFR/TFS per i dipendenti pubblici con un anticipo di 45mila euro al momento della pensione; l’ Opzione Donna che viene estesa alle lavoratrici che hanno 58 o 59 anni di età (rispettivamente se dipendenti o autonome) al 31 dicembre 2018, in ogni caso con almeno 35 anni di contributi; la pensione per i precoci il cui requisito resta a 41 anni, poiché non si applicano, fino al 2026, gli scatti di aspettative di vita e l’ APE Sociale che viene prorogato al 31 dicembre 2019.

 

Claudio Testuzza
Esperto in materi previdenziali

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