Benvenuto!Clicca su LOG-IN per l'accesso ai contenuti riservati agli Iscritti. Per accedere all'Area Personale il link è: https://www.aaroiemac.it/app/login. Le Credenziali di LOG-IN al sito e di accesso all'Area Personale sono le stesse. Per assistenza tecnica clicca sul link: https://www.aaroiemac.it/notizie/?p=15744. In caso di difficoltà contattare la Segreteria Nazionale ai recapiti indicati nella Sezione "CONTATTI" dell'Home Page.
Clicca su LOG-IN per l'accesso ai contenuti riservati agli Iscritti. Per accedere all'Area Personale il link è: https://www.aaroiemac.it/app/login. Le Credenziali di LOG-IN al sito e di accesso all'Area Personale sono le stesse. Per assistenza tecnica clicca sul link: https://www.aaroiemac.it/notizie/?p=15744. In caso di difficoltà contattare la Segreteria Nazionale ai recapiti indicati nella Sezione "CONTATTI" dell'Home Page.
La convenzione con il Banco BPM SpA per l’anticipo del Trattamento di Fine Servizio è stata confermata anche per il 2022 e si protrarrà fino a eventuale disdetta con un preavviso di almeno 60 giorni alle medesime condizioni.
Nel testo approvato dal Senato, nel corso della trasformazione in legge del decreto così detto “Rilancio”, è stato incluso un emendamento che estende ai medici, operatori sanitari, farmacisti impegnati nell’emergenza Covid-19 e colpiti da patologie invalidanti o morte quanto previsto dalla legge n. 407/1998. Il parere dell´Esperto.
Il Comunicato Stampa delle Organizzazioni Sindacali ANAAO, CIMO-FESMED, AAROI-EMAC, FASSID ed FVM alla luce dei risultati raggiunti dalla Lista unitaria LAVORO, TUTELE e PREVIDENZA.
Le infezioni da nuovo Coronavirus avvenute nell’ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa sono tutelate a tutti gli effetti come infortuni sul lavoro. A precisarlo è la circolare Inail n. 13 del 3 aprile 2020, con cui l’Istituto fornisce indicazioni in merito alle tutele garantite ai propri assicurati.
Come chiarito in una nota del 17 marzo, l'Inail coprirà l'intero periodo di isolamento domiciliare o quarantena e quello eventualmente successivo, dovuto a prolungamento di malattia che determini una inabilità temporanea assoluta